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Documentazione

Regolamento ACI Sistema

Versione digitale del regolamento ufficiale ACI: condizioni, garanzie e modalità di attivazione. Valido per le tessere emesse dal 1° gennaio 2026.

Sezione 1

Regole Generali di Associazione

Articolo 1·Domanda di Associazione all’Automobile Club d’Italia

Per diventare soci dell’ACI è necessario presentare domanda presso gli Automobile Club provinciali, i punti ACI o tramite il sito club.aci.it e versare l’importo stabilito per la quota associativa. Le condizioni associative e la disciplina del diritto di partecipazione e di voto nell’Assemblea dell’Automobile Club di appartenenza da parte del socio sono riportate nello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, disponibile sul sito aci.gov.it. I diritti di elettorato attivo e passivo sono esercitati in conformità alle disposizioni previste in materia dallo Statuto ACI e dal Regolamento elettorale dello stesso Automobile Club provinciale. Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le condizioni e le modalità di fruizione dei servizi della tessera ACI Sistema. I soci degli Automobile Club provinciali, in quanto tali, sono soci dell’ACI. Pagando la relativa quota, il socio può richiedere tessere ACI “familiari” per altri componenti del nucleo (coniuge, convivente di fatto, figli e genitori). I titolari di tessera familiare hanno diritto alle medesime prestazioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 2·Validità e cessazione del vincolo associativo

La tessera “ACI Sistema” può essere intestata esclusivamente a una persona fisica. L’associazione è valida dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e del pagamento della quota annuale. I servizi sono attivi a partire dal giorno successivo all’associazione e fino a scadenza. L’immagine elettronica della tessera (disponibile Pagina personale socio del sito o sull’app ACI Space) sostituisce a tutti gli effetti la plastica della tessera ACI Sistema. In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, su richiesta del socio, l’Automobile Club di appartenenza rilascia un duplicato o un documento temporaneamente sostitutivo della tessera. Ai sensi di Statuto, la qualità di socio si perde per scadenza del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte e per radiazione. La radiazione è disposta per gravi motivi di pubblica rilevanza o nel caso in cui il socio abbia contravvenuto ai doveri sociali di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3·Doveri sociali

Il socio si impegna a conformare il proprio comportamento associativo ai valori e ai principi che ispirano le attività istituzionali dell’Ente, secondo le condizioni del presente Regolamento e utilizzando i servizi e le prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede.

Articolo 4·Dati personali del socio

All’atto dell’associazione, il socio è tenuto a fornire i dati personali che faranno fede ai fini dell’erogazione delle prestazioni di assistenza:

nome e cognome;

luogo e data di nascita

codice fiscale

indirizzo

numero di telefono cellulare

indirizzo e-mail

numero di targa del veicolo da associare.

Il socio è tenuto a comunicare eventuali variazioni delle informazioni anagrafiche o dei dati di individuazione del veicolo tramite i seguenti canali:

Automobile Club di appartenenza;

Pagina web club.aci.it/assistenza;

Pagina personale socio (sezione I tuoi dati associativi ).

Le variazioni avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni richiesti oltre tale data. I dati del socio sono trattati in conformità ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente e disciplinati nell’Informativa disponibile sul sito club.aci.it.

Articolo 5·Veicoli inclusi nell’associazione

È possibile associare alla tessera ACI Sistema uno dei seguenti veicoli:

autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;

autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;

camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;

ciclomotori e minicar;

motoveicoli;

altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

La massa complessiva del veicolo è indicata nella voce F2 del libretto di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo. Non è possibile associare alla tessera ACI Sistema i seguenti veicoli:

veicoli con targa “prova”

veicoli storici certificati

veicoli a noleggio a breve termine

veicoli adibiti a scuola guida;

ambulanze;

carri funebri;

limousine;

veicoli a uso speciale.

In caso di vendita, furto o demolizione del veicolo nel corso dell’anno associativo, è possibile chiedere la modifica della targa associata all’Automobile Club di appartenenza o tramite la pagina di assistenza disponibile sul sito club.aci.it. Alla richiesta va allegato un documento attestante la perdita di possesso del veicolo associato e la carta di circolazione/ documento unico del nuovo veicolo da associare.

Articolo 6·Estensione territoriale dei servizi

Le prestazioni e i servizi sono erogati se l’evento che li determina è avvenuto:

ovunque in Italia (inclusi i territori della Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano);

all’estero, in uno dei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia,

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito e Gibilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

Articolo 7·Prestazioni incluse dell’associazione

Per usufruire delle prestazioni di assistenza, i veicoli devono essere targati, coperti da assicurazione RCA e in regola con la normativa vigente e le previsioni del Codice della strada. L’Associazione include il soccorso stradale - in Italia e all’Estero - e ulteriori prestazioni accessorie che il socio può ottenere, al verificarsi di determinate condizioni, solo dopo aver richiesto e ottenuto il soccorso. In particolare: Gli interventi di soccorso in Italia possono essere erogati, con le modalità previste nel presente Regolamento:

al veicolo associato, anche se il socio non è presente a bordo al momento dell’evento, per un numero illimitato di

interventi nell’anno associativo;

al veicolo non associato (ad esclusione del caso di furto), solo se il socio è presente a bordo al momento dell’evento e

sul luogo del fermo all’arrivo del mezzo di soccorso, per un massimo di due interventi nell’anno associativo. Gli interventi di soccorso all’estero possono essere erogati per un massimo di tre volte nell’anno associativo, con le modalità previste nel presente Regolamento:

al veicolo associato, anche se il socio non è presente a bordo al momento dell’evento.

Le prestazioni accessorie al soccorso stradale (Sezione 4 del presente Regolamento) possono essere erogate:

al veicolo associato, solo se il socio è presente a bordo al momento dell’evento e sul luogo di fermo all’arrivo del

mezzo di soccorso per le prestazioni “Auto sostitutiva” (art. 23), “Rientro a casa o proseguimento del viaggio” (art. 26), “Sistemazione in albergo” (art. 27), “Servizio taxi” (art. 28), “Servizio taxi notturno” (art. 29).

al veicolo associato, anche se il socio non è presente a bordo al momento dell’evento limitatamente alle prestazioni

“Auto a casa” (art. 24) e “Rimpatrio del veicolo” (art. 25), fino al numero massimo di interventi indicato nel Regolamento per ciascuna prestazione.

Centrale Operativa

Sezione 2

Centrale Operativa

Articolo 8·Regole generali

La Centrale operativa “ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803116” (di seguito “centrale operativa”) è la struttura di ACI Global Spa preposta ad autorizzare, su richiesta del socio, tutte le prestazioni di soccorso stradale, assistenza accessoria al soccorso stradale, assistenza sanitaria e all’abitazione previste dalla tessera ACI Sistema. La centrale è contattabile telefonicamente dall’Italia o dall’estero, 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, ai seguenti numeri:

Numero Verde 803 116 - per eventi occorsi in Italia;

+39 02 66165116 - per eventi occorsi all’estero. Il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico

del socio. In Francia e nel Principato di Monaco, per richiedere il soccorso in viabilità autostradale è necessario chiamare direttamente la Gendarmerie al numero 112 (che risponde, su richiesta, anche in lingua italiana). Successivamente, il socio dovrà contattare la centrale operativa ACI Global per verificare la possibilità di presa in carico da parte del service provider francese. Laddove questo non fosse possibile il socio avrà diritto al rimborso, entro i massimali previsti, delle spese sostenute per il soccorso. I documenti di spesa e il numero di dossier autorizzativo comunicato dalla centrale dovranno essere inviati all’indirizzo sociaci.rimborsi@acimobility.it.

Articolo 9·Attivazione dei servizi di assistenza

Il socio che necessita di una prestazione di soccorso stradale o accessoria al soccorso, di assistenza sanitaria o di servizi all’abitazione, deve contattare la centrale operativa con le modalità indicate all’articolo 8. Per attivare la procedura di intervento, la centrale richiede al socio, a seconda del tipo di assistenza, di fornire i seguenti dati:

nome e cognome

numero di tessera associativa ACI Sistema

codice fiscale (eventuale)

recapito telefonico

indirizzo

numero di targa del veicolo per il quale si richiede la prestazione

indirizzo del luogo di fermo e tutte le informazioni utili all’invio del mezzo di soccorso.

I contatti successivi alla richiesta di soccorso potranno avvenire anche tramite messaggi SMS al numero di telefono cellulare fornito dal socio al momento della prima chiamata alla centrale. La richiesta di soccorso può essere inoltrata anche tramite l’APP ACI Space che consente, una volta effettuato il login, di attivare il servizio di geolocalizzazione del dispositivo chiamante e il riconoscimento del socio. Se la centrale operativa non è in grado di identificare il titolare della tessera, o se il veicolo fermo non è quello associato, il socio, all’arrivo del mezzo di soccorso, è tenuto a esibire la tessera in corso di validità (o il documento temporaneamente sostitutivo della stessa) e un documento di riconoscimento.

Articolo 10·Servizio informativo

La centrale operativa fornisce, tutti i giorni H24, le seguenti informazioni in materia di mobilità e soccorso:

tessere ACI, prestazioni, servizi e vantaggi associativi

localizzazione delle officine delegate ACI

condizioni meteo, di traffico e di viabilità, distanze chilometriche e percorsi alternativi

comportamenti da tenere in caso di sinistro.

La centrale fornisce inoltre - tutti i giorni H24, escluse le domeniche e i festivi - servizi informativi di natura amministrativa

concernenti:

procedure e costi per ottenere documenti personali (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di

proprietà)

localizzazione delle delegazioni ACI

Soccorso stradale

Sezione 3

Soccorso Stradale

Articolo 11·Regole generali

Tutti gli interventi di assistenza in caso di guasto o incidente sono disposti e autorizzati direttamente dalla centrale operativa di “ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803 116”. Il servizio è fornito tramite la rete delle officine convenzionate “ACI Soccorso Stradale 803 116” (di seguito “Officine convenzionate ACI”), in qualità di vettori incaricati del traino, custodia e trasporto dei veicoli soccorsi. L’officina che esegue l’intervento di soccorso risponde direttamente ed esclusivamente di ogni eventuale danno che si dovesse verificare nel corso del servizio di traino, trasporto e custodia del veicolo, esonerando ACI e ACI Global da ogni responsabilità. Per guasto si intende il mancato funzionamento, improvviso e imprevisto, del veicolo associato o non associato anche dovuto a incendio non doloso e atti vandalici, che avvenga su strada o presso abitazioni o garage purché raggiungibili dal mezzo di soccorso e che comporti:

l’impossibilità di proseguire la marcia;

la possibilità di proseguire, ma con rischio di aggravamento del danno;

un pericolo per la circolazione stradale e/o per persone o cose.

Per incidente si intende qualsiasi fatto accidentale (incendio non doloso, atti vandalici, collisione con un altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) che avvenga su strada o presso abitazioni o garage purché raggiungibili dal mezzo di soccorso che coinvolga il veicolo associato o non associato che comporti:

l’impossibilità di proseguire la marcia;

la possibilità di proseguire, ma con rischio di aggravamento del danno;

un pericolo per la circolazione stradale e/o per persone o cose.

Articolo 12·Soccorso stradale in Italia

In Italia, nel corso dell’anno associativo, sono garantiti al socio l’intervento di soccorso stradale e l’eventuale recupero:

del veicolo associato, indipendentemente dalla presenza del socio a bordo al momento dell’evento, senza limite di

numero di interventi annuo;

del veicolo non associato, solo se il socio è presente a bordo al momento dell’evento e sul luogo del fermo all’arrivo

del mezzo di soccorso, per un numero massimo di due volte nel corso dell’anno associativo Se il socio ha esaurito le prestazioni di soccorso gratuite previste al veicolo non associato, può richiedere alla centrale operativa ulteriori interventi, a pagamento, sia in Italia che all’estero. In Italia si applicano le tariffe scontate riservate ai soci (disponibili sul sito club.aci.it). All’estero si applicano le tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l’evento. A seguito della richiesta di soccorso, la centrale operativa contatterà il socio telefonicamente o tramite SMS, al numero di cellulare fornito. È escluso il soccorso al socio a bordo dei seguenti veicoli non associabili:

veicoli a noleggio a breve termine

veicoli storici certificati

autocarri di massa superiore a 2.500 Kg

ambulanze

carri funebri

limousine

veicoli adibiti a scuola guida

veicoli con targa “prova”

veicoli speciali

biciclette (elettriche e non)

monopattini elettrici

Articolo 13·Dépannage

Dove possibile, l’assistenza al veicolo sul luogo di fermo viene effettuata dall’operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l’obiettivo di eseguirne la riparazione sul posto. L’intervento viene svolto nel rispetto delle misure di precauzione previste dal Codice della Strada a tutela degli operatori e compatibilmente con le esigenze di servizio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico del socio e va saldato direttamente al mezzo di soccorso intervenuto. Le spese di manodopera sono invece a totale carico di ACI.

Articolo 14·Traino e recupero del veicolo

Il traino del veicolo è previsto nei casi e con le modalità di seguito riportate:

in autostrada: fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso un altro luogo scelto dal socio, entro una

percorrenza massima di 25 km dal luogo del fermo a partire dalla prima uscita autostradale. In questo caso, potrebbe essere necessario l’intervento di un altro mezzo di soccorso all’uscita del casello con conseguente possibile non contestualità delle operazioni

in viabilità ordinaria: fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso un altro luogo scelto dal socio, entro una

percorrenza massima di 25 km dal luogo del fermo Se il soccorso riguarda contemporaneamente il veicolo trainante e l’eventuale rimorchio con targa propria (ad esclusione del carrello - appendice), il socio può usufruire del soccorso per entrambi i veicoli, se dispone del numero di prestazioni necessarie. In caso contrario, il soccorso del veicolo rimorchio può essere effettuato alle tariffe scontate riservate ai soci e disponibili sul sito club.aci.it. Se non è possibile effettuare la riparazione sul posto per impossibilità tecnica, certificata dall’officina convenzionata ACI intervenuta, e nel caso in cui il socio rifiuti il traino proposto senza giustificato motivo, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata. In caso di necessità, si procede al recupero del veicolo per riportare il mezzo nel senso di marcia e comunque in condizione adatta alla circolazione.

Articolo 15·Sosta gratuita in officina

Il socio ha diritto alla sosta gratuita del veicolo soccorso presso l’officina e al successivo trasporto del veicolo presso la destinazione indicata, entro il limite chilometrico previsto, nei seguenti casi:

se l’officina convenzionata ACI che ha svolto l’intervento non è in grado di effettuare il traino fino alla destinazione

prescelta dal socio

se il soccorso è stato prestato nei giorni festivi

se il soccorso è stato prestato nei giorni feriali, nella fascia oraria tra le 18 e le 6 del mattino.

Articolo 16·Traino obbligato

Il veicolo sarà trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI se, al momento della richiesta di soccorso, si verifica una delle seguenti condizioni:

il socio non è in grado di indicare alla centrale operativa il luogo di destinazione finale del veicolo

l’officina di destinazione richiesta dal socio è temporaneamente chiusa

non è possibile scaricare e ricoverare il veicolo in condizioni di sicurezza

non è possibile ricoverare il veicolo presso il luogo di destinazione finale indicato dal socio.

Il successivo trasporto eventualmente richiesto dal socio presso la destinazione prescelta sarà effettuato dalla sede dell’officina convenzionata come prestazione di “Prosecuzione del traino” non contestuale al soccorso, alle tariffe scontate per i soci pubblicate sul sito club.aci.it.

Articolo 17·Prosecuzione del traino

Il socio può richiedere il traino del veicolo anche oltre il limite chilometrico gratuito di 25 km, concordando tempi e modalità con la centrale operativa. In tali casi, la prosecuzione del traino potrebbe avvenire non contestualmente all’intervento di soccorso. Il costo dei chilometri eccedenti è a carico del socio alle tariffe scontate ACI applicate alla viabilità ordinaria e pubblicate sul sito club.aci.it.

Articolo 18·Interventi notturni/festivi

Se l’intervento di soccorso è stato effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, il socio ha diritto alla prosecuzione gratuita del traino verso la destinazione indicata, entro il limite di 25 Km dalla sede dell’officina presso la quale il veicolo è stato ricoverato. Tale prestazione a titolo gratuito non è dovuta nei casi di traino obbligato elencati nell’articolo 16.

Articolo 19·Casi di esclusione dalla fornitura dei servizi di assistenza e di rimborso

È esclusa la fornitura dei servizi di assistenza e rimborso nei seguenti casi:

in caso di fermo amministrativo o di sequestro del veicolo

in caso di comprovata violazione del codice della strada

nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito giudiziario (ad eccezione del ritrovamento da furto del veicolo

associato)

sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso

nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un’officina

in caso di competizioni motoristiche.

La prestazione potrebbe inoltre non essere fornita per cause di forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta (ad esempio: tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, inondazioni).

Articolo 20·Richiesta di rimborso

Il socio che ha dovuto pagare la prestazione di soccorso stradale (per il veicolo associato o per quello non associato), per riconosciute e documentate cause di forza maggiore, può presentare domanda di rimborso all’Automobile Club di appartenenza entro 60 giorni dalla data della fattura/ricevuta fiscale per eventi verificatisi nel periodo di validità della tessera, nei casi e con le modalità di seguito riportate. Il rimborso è previsto per cause di forza maggiore, documentate dal socio nei seguenti casi:

chiamata di soccorso effettuata da terzi ad altro operatore, diverso da “ACI Soccorso stradale 803 116”, a seguito di

incidente stradale

chiamata da parte delle Forze dell’Ordine ad altro operatore

chiamata della Sala radio delle Società autostradali ad altro operatore di assistenza.

Il socio può presentare la richiesta di rimborso compilando e sottoscrivendo il Modulo Richiesta rimborso soci ACI pubblicato su club.aci.it, sezione Regolamenti e modulistica, allegando la seguente documentazione:

dichiarazione scritta del socio o di chi è intervenuto con la descrizione della situazione e della motivazione della

chiamata ad altro operatore

copia dei giustificativi di spesa

dichiarazione scritta rilasciata dal Centro di soccorso intervenuto che attesti la presenza a bordo del socio nel caso di

soccorso a veicolo non associato Deve essere inoltre allegata, in base alle circostanze, il:

verbale rilasciato dalle Forze dell’Ordine

Nel caso in cui il soccorso sia avvenuto al veicolo non associato il rimborso della prestazione è previsto purché il socio, in aggiunta alla documentazione sopra riportata, dimostri la sua presenza a bordo al momento dell’evento, con una dichiarazione scritta rilasciata dal Centro di soccorso intervenuto e mediante fatture/ricevute fiscali intestate al socio stesso. Se il diritto viene verificato a seguito di istruttoria, l’Automobile Club competente informerà il socio che riceverà il rimborso degli importi autorizzati entro 30 giorni, in base alle tariffe ACI vigenti disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 21·Soccorso stradale all’estero

Il socio in viaggio all’estero, nei Paesi indicati all’art. 6 del presente Regolamento, può richiedere per un numero massimo di tre volte nel corso dell’anno associativo, l’intervento di soccorso stradale e l’eventuale recupero del veicolo associato, indipendentemente dalla presenza del socio a bordo, entro il limite massimo di 180 euro. Il socio può richiedere tramite la centrale operativa l’intervento di un mezzo di soccorso che interviene sul posto per:

riparare il veicolo sul posto (dépannage). L’eventuale costo dei ricambi e dei materiali di consumo è a carico del

socio alle tariffe locali e va saldato direttamente all’operatore di soccorso intervenuto;

trasportare il veicolo fino all’officina più vicina o presso altro luogo scelto dal socio, nel limite massimo di percorrenza

di km 20 dal luogo del fermo. Il costo dei chilometri eccedenti tale limite è a carico del socio alle tariffe locali. La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per riposizionare il mezzo in carreggiata stradale. Sono inoltre a carico del socio, sempre alle tariffe locali, le spese relative all’eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali. Per maggiori dettagli sul soccorso stradale all’estero consultare l’articolo 2.1 delle “Condizioni Generali di Assicurazione” della tessera ACI Sistema, disponibili sul sito club.aci.it.

Prestazioni accessorie al soccorso stradale

Sezione 4

Prestazioni Accessorie al Soccorso Stradale

Articolo 22·Regole generali

Le “Prestazioni accessorie al soccorso stradale” possono essere erogate solo a seguito di intervento di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 0266165116), in caso di incidente, guasto o furto del veicolo associato. Tali prestazioni vengono erogate solo se il socio è presente a bordo al momento dell’evento e sul luogo di fermo all’arrivo del mezzo di soccorso (ad esclusione di “Auto a casa” (art. 24) e “Rimpatrio del veicolo” (art. 25). Tutti gli interventi di assistenza devono essere autorizzati dalla centrale operativa “ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803 116”. Per le modalità, i limiti e le esclusioni di utilizzo fanno fede le “Condizioni generali di assicurazione”, della tessera ACI Sistema disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 23·Auto sostitutiva

In caso di guasto o incidente del veicolo associato, che richiede almeno 6 ore di manodopera, il socio può ottenere un’auto sostitutiva, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino a un massimo di tre giorni. Il servizio può essere richiesto in Italia (fuori dalla provincia di residenza dichiarata dal socio al momento dell’associazione) e all’estero, fino a un massimo di 3 volte nel corso dell’anno associativo. La prestazione può essere ottenuta anche nel caso in cui il danno del veicolo non consenta la riparazione e debba essere avviato a demolizione. La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 0266165116). In caso di furto del veicolo associato, il socio ha diritto all’auto sostitutiva fino a un massimo di 30 giorni consecutivi. Se il veicolo viene ritrovato con danni che prevedono più di 6 ore di manodopera per la riparazione, l’auto sostitutiva viene messa a disposizione del socio per ulteriori 3 giorni dal ritrovamento, purché entro i 30 previsti. Il servizio può essere richiesto in Italia (fuori dalla provincia di residenza dichiarata dal socio al momento dell’associazione), e all’estero, fino a un massimo di 3 volte nel corso dell’anno associativo. L’auto viene fornita con le seguenti caratteristiche:

cilindrata equivalente a quella sulla quale viaggia il socio, se disponibile, entro il limite di 1.400 c.c.;

identificabile nei seguenti codici internazionali: CWMR, CDMR, CCMR, IDMR

senza limitazioni di percorrenza chilometrica

non dotata di gancio di traino.

In caso di mancato ritiro della vettura senza tempestivo preavviso, la prestazione si intende comunque erogata. Il socio può ottenere l’auto sostitutiva alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio interessato (es. 21 anni di età compiuti e possesso di una carta di credito o delle garanzie richieste). La richiesta del servizio deve essere fatta alla centrale operativa entro 15 giorni dalla data di intervento del mezzo di soccorso (in caso di guasto o incidente) o dalla data del furto o del ritrovamento (in caso di furto del veicolo associato). Per avere diritto alla prestazione è necessario presentare il foglio di lavoro dell’officina con la certificazione dell’entità del danno e l’indicazione degli interventi necessari e dei tempi di riparazione. Se il centro non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, il foglio di lavoro deve essere prodotto su carta intestata dell’officina debitamente timbrata e firmata. L’eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o il foglio di lavoro è a carico del socio. In caso di demolizione il socio potrà fruire della prestazione presentando la relativa ricevuta. In caso di furto o ritrovamento del veicolo associato, è necessario presentare la denuncia resa agli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulta la data del furto (o del ritrovamento), la targa del veicolo e le generalità del proprietario. La richiesta di rimborso delle prestazioni, che dovrà essere autorizzata dalla centrale operativa, va inviata, unitamente alla documentazione necessaria, all’indirizzo email sociaci.rimborsi@acimobility.it.

Nell’ambito dello stesso evento, il socio può usufruire anche del Servizio taxi, per raggiungere il Centro di noleggio e, in caso di orario di chiusura dei centri di noleggio, anche della Sistemazione in albergo. Nell’ambito dello stesso evento, le prestazioni “Auto a casa” e “Auto sostitutiva” sono sempre in alternativa tra loro. Fa eccezione il caso di ritrovamento a seguito di furto nel quale il socio potrà usufruire, in aggiunta all’auto sostitutiva, anche della prestazione “Auto a casa” o “Rimpatrio del Veicolo”. Il socio portatore di handicap può richiedere alla centrale operativa, in alternativa all’auto sostitutiva, altri servizi equivalenti: “Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato” (art. 26); “Servizio taxi” (art. 28); “Servizio di autista” (art. 39), nei limiti di costo della presente prestazione. Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 2.2 - Auto sostitutiva), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 24·Auto a casa

In caso di guasto o incidente avvenuti in viaggio in Italia che richiedono almeno 6 ore di manodopera, il socio può ottenere il trasporto gratuito del veicolo non ancora riparato. La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116. La prestazione può essere richiesta anche in caso di ritrovamento in seguito a furto del veicolo associato. La richiesta deve essere fatta alla centrale operativa entro 15 giorni dalla data di intervento del mezzo di soccorso (in caso di guasto o incidente) o dalla data del furto o del ritrovamento (in caso di furto del veicolo associato). Il servizio è previsto per i veicoli con le seguenti dimensioni:

massa complessiva non superiore a 3.500 kg;

altezza massima non superiore a 3 metri;

lunghezza massima non superiore a 7 metri;

larghezza massima non superiore a 2,5 metri.

Il servizio può essere richiesto solo in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del socio), fino a un massimo di 2 volte nel corso dell’anno associativo. Se si è già utilizzato il servizio “Rimpatrio del veicolo” (articolo 25), la prestazione può essere richiesta una volta sola. Il trasporto gratuito è garantito dal luogo dell’evento fino all’indirizzo del socio o altra località equidistante del territorio nazionale. Per avere diritto alla prestazione è necessario presentare il foglio di lavoro dell’officina con la certificazione dell’entità del danno e l’indicazione degli interventi necessari e dei tempi di riparazione. Se il centro non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, il foglio di lavoro deve essere prodotto su carta intestata dell’officina debitamente timbrata e firmata. In caso di ritrovamento del veicolo associato a seguito di furto, oltre al foglio di lavoro attestante le ore di manodopera è necessario presentare la denuncia agli Organi di Polizia da cui risulti la data del furto e del ritrovamento, la targa del veicolo e le generalità del proprietario. Il servizio di auto a casa non può essere fornito se il veicolo deve essere avviato a demolizione. In tal caso, il socio può usufruire del trasporto gratuito del veicolo fino al più vicino centro autorizzato di demolizione. I costi connessi alla procedura di demolizione si intendono a carico del socio. Nell’ambito dello stesso evento, il socio può usufruire anche del servizio “Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato” (articolo 26) e “Servizio taxi” (articolo 28). Se la prestazione viene utilizzata in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, il socio può richiedere l’“Auto a casa” anche in abbinamento alla prestazione “Auto sostitutiva“ fino a 44gg. Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione”della tessera ACI Sistema (articolo 2.3 - Auto a casa), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 25·Rimpatrio del veicolo

In caso di guasto o incidente avvenuti all’estero che richiedono almeno 6 ore di manodopera, il socio può ottenere il rimpatrio del veicolo associato non ancora riparato. La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso dell’Automobile Club locale all’estero (richiesto al numero +39 02 66165116). La prestazione può essere richiesta anche in caso di furto del veicolo associato se questo viene ritrovato successivamente al rientro in Italia. La richiesta del servizio deve essere fatta alla centrale operativa entro 15 giorni dalla data di intervento del mezzo di soccorso (in caso di guasto o incidente) o dalla data del furto o del ritrovamento del veicolo associato. Il servizio è previsto per i veicoli aventi le seguenti dimensioni:

massa complessiva non superiore a 3.500 kg;

altezza massima non superiore a 3 metri;

lunghezza massima non superiore a 7 metri;

larghezza massima non superiore a 2,5 metri.

Per avere diritto alla prestazione è necessario presentare il foglio di lavoro dell’officina con la certificazione dell’entità del danno e l’indicazione degli interventi necessari e dei tempi di riparazione. Il foglio di lavoro deve essere prodotto su carta intestata dell’officina debitamente timbrata e firmata. Il servizio può essere richiesto fino a un massimo di 2 volte nel corso dell’anno associativo. Se si è già utilizzato il servizio “Auto a casa” (articolo 24), la prestazione può essere richiesta una volta sola. Il trasporto gratuito è garantito dal luogo di fermo del veicolo fino all’indirizzo indicato dal socio. Il costo del rimpatrio non può superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l’incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sul listino “Eurotax” (o da altra pubblicazione tecnica di settore, nel caso di veicoli non riportati su Eurotax) al netto del costo della riparazione. Se non può essere effettuato il rimpatrio, il socio ha diritto a un indennizzo del relitto nella misura forfettaria di 400 euro per evento che dovrà essere autorizzato dalla centrale operativa, successivamente il socio può farne richiesta all’indirizzo mail sociaci.rimborsi@acimobility.it In caso di furto e ritrovamento del veicolo associato, è necessario presentare, oltre al foglio di lavoro attestante le ore di manodopera, la denuncia resa agli Organi di Polizia esteri da cui risulti la data del furto e del ritrovamento, la targa del veicolo e le generalità del proprietario. Nell’ambito dello stesso evento, il socio può usufruire anche del servizio “Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato” (articolo 26) e “Servizio taxi” (articolo 28). Se la prestazione viene utilizzata in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto, il socio può richiedere il “Rimpatrio del veicolo” anche in abbinamento alla prestazione “Auto sostitutiva“ fino a 44gg. Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema, (articolo 2.4 - Rimpatrio del veicolo), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 26·Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato

In caso di incidente o guasto del veicolo associato non riparabile in giornata, il socio può ottenere l’equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe, e/o di un traghetto, di un biglietto aereo in classe turistica (se il viaggio supera le 6 ore) per:

il rientro a casa (presso la propria residenza o domicilio) o proseguimento del viaggio. ACI rimborsa le spese per il

socio e gli eventuali familiari trasportati fino a un massimale di 350 euro.

il recupero del veicolo riparato. ACI rimborsa le spese per consentire al solo socio di effettuare il tragitto inverso e

raggiungere la località di fermo fino a un massimale di 350 euro.

La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 02 66165116). La prestazione può essere richiesta anche in caso di furto (o ritrovamento a seguito di furto) del veicolo associato. Il servizio può essere richiesto in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio del socio) e all’estero, fino a un massimo di 2 volte nel corso dell’anno associativo. La richiesta del servizio deve essere fatta alla centrale operativa entro 15 giorni dalla data di intervento del mezzo di soccorso (in caso di guasto o incidente) o dalla data del furto o del ritrovamento (in caso di furto del veicolo associato). Per avere diritto alla prestazione è necessario presentare il foglio di lavoro dell’officina con la certificazione dell’entità del danno e l’indicazione degli interventi necessari e dei tempi di riparazione. Se il centro non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, il foglio di lavoro deve essere prodotto su carta intestata dell’officina debitamente timbrata e firmata. In caso di furto o ritrovamento del veicolo associato, è necessario presentare la denuncia resa agli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulti la data del furto (o del ritrovamento), la targa del veicolo e le generalità del proprietario. Il rimborso delle prestazioni autorizzate dalla centrale operativa deve essere richiesto inviando la documentazione all’indirizzo email sociaci.rimborsi@acimobility.it. Nell’ambito dello stesso evento, il socio può usufruire anche della prestazione “Servizio taxi” (articolo 28), “Auto a casa“ (articolo 24) o “Rimpatrio del veicolo” (articolo 25). Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 2.5 - Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 27·Sistemazione in albergo

In caso di guasto o incidente del veicolo associato non riparabile in giornata il socio può usufruire della sistemazione in un albergo nel luogo dove si è verificato l’evento. La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 02 66165116). La prestazione può essere richiesta anche in caso di furto (o ritrovamento a seguito di furto) del veicolo associato. ACI rimborsa i costi delle spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimale di 150 euro a persona. Il servizio è esteso anche ai passeggeri trasportati, per una spesa massima complessiva di 500 euro. Il servizio di sistemazione in albergo può essere richiesto in Italia (purché fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, fino a un massimo di 2 volte nel corso dell’anno associativo. La richiesta del servizio di sistemazione in albergo deve essere fatta alla centrale operativa entro 15 giorni dalla data di intervento del mezzo di soccorso (in caso di guasto o incidente) o dalla data del furto o del ritrovamento (in caso di furto del veicolo associato). Per avere diritto alla prestazione è necessario presentare il foglio di lavoro dell’officina con la certificazione dell’entità del danno e l’indicazione degli interventi necessari e dei tempi di riparazione. Se il centro non appartiene alla Rete “ACI Soccorso Stradale”, il foglio di lavoro deve essere prodotto su carta intestata dell’officina debitamente timbrata e firmata. L’eventuale costo sostenuto per ottenere il preventivo o il foglio di lavoro è a carico del socio. In caso di furto o ritrovamento del veicolo associato, è necessario presentare la denuncia resa agli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulti la data del furto (o del ritrovamento), la targa del veicolo e le generalità del proprietario. Il rimborso delle prestazioni autorizzate dalla centrale operativa deve essere richiesto inviando la documentazione all’indirizzo email sociaci.rimborsi@acimobility.it Nell’ambito dello stesso evento, il socio può usufruire anche del “Servizio taxi” (articolo 28).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 2.6 - Sistemazione in albergo), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 28·Servizio taxi

Il Servizio taxi può essere erogato solo alle seguenti condizioni:

a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 0266165116) in connessione

con l’erogazione di una delle seguenti prestazioni:

“Auto Sostitutiva”

“Auto a casa”

“Rimpatrio del veicolo”

“Rientro a casa o Proseguimento del Viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato”

“Sistemazione in Albergo”.

In caso di guasto o incidente del veicolo associato non riparabile in giornata, o in caso di furto del veicolo associato, su autorizzazione della centrale operativa il socio può ottenere per se stesso e per gli eventuali passeggeri, il trasporto mediante taxi o altre forme di mobilità (es. noleggio monopattini elettrici, bici elettriche e non, moto e auto) dal luogo dell’evento fino alla destinazione scelta dal socio. La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 0266165116). ACI rimborsa i costi delle spese di trasporto fino a un massimale di 95 euro. Il servizio può essere richiesto in Italia (fuori e nella provincia di residenza o domicilio del socio) e all’estero, fino a un massimo di 2 volte nel corso dell’anno associativo. Il rimborso delle prestazioni autorizzate dalla centrale operativa deve essere richiesto inviando la documentazione all’indirizzo email sociaci.rimborsi@acimobility.it Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 2.7 - Servizio taxi), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 29·Servizio taxi notturno

In caso di soccorso stradale al veicolo associato effettuato da un carro attrezzi ACI Global in orario notturno (dalle ore 22 alle 7), il socio può chiedere il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dalla centrale operativa, per rientrare a casa mediante taxi. ACI rimborsa i costi fino a un massimale di 50 euro. Il servizio può essere richiesto solo in Italia, una sola volta nel corso dell’anno associativo. La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803116. Il rimborso delle prestazioni autorizzate dalla centrale operativa deve essere richiesto inviando la documentazione all’indirizzo email sociaci.rimborsi@acimobility.it Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 2.8 - Servizio taxi per rientrare a casa), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 30·Demolizione del veicolo

Il socio può richiedere alla centrale operativa il rimborso delle spese amministrative (emolumenti e imposta di bollo) sostenute per la demolizione e la radiazione dal PRA del veicolo associato, fino a un massimale di 50 euro. Il rimborso può essere richiesto se, a seguito di incidente o guasto, il preventivo dei costi per la riparazione risulti superiore al valore commerciale

del veicolo, come stabilito dal listino “Eurotax” (o da altra pubblicazione tecnica di settore, nel caso di veicoli non riportati su Eurotax). La prestazione può essere erogata solo a seguito di intervento di un mezzo di soccorso richiesto al numero 803 116 (dall’estero +39 02 66165116). Il servizio può essere richiesto una sola volta nel corso dell’anno associativo, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale del centro di demolizione autorizzato. Il rimborso delle prestazioni autorizzate dalla centrale operativa deve essere richiesto inviando la documentazione all’indirizzo email sociaci.rimborsi@acimobility.it Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 2.11 - Demolizione del veicolo) disponibili sul sito club.aci.it.

Assistenza sanitaria in viaggio

Sezione 5

Assistenza Sanitaria in Viaggio

Articolo 31·Servizi di assistenza medico-sanitaria

Il socio può richiedere, per sé o per i propri familiari, i servizi di assistenza medico-sanitaria descritti nella presente sezione del Regolamento, con i limiti, le condizioni e le esclusioni riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione della tessera ACI Sistema, disponibili sul sito club.aci.it, nella sezione “ Scopri le tessere”. Gli interventi di assistenza vanno sempre richiesti dal socio alla centrale operativa e da questa direttamente autorizzati. Il servizio è disponibile esclusivamente in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, sia in Italia che all’estero. Nei casi previsti, la centrale operativa mette in contatto il socio con il medico di guardia per le valutazioni del caso. Se il socio non intende usufruire, in tutto o in parte, delle prestazioni offerte, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

Articolo 32·Informazioni sanitarie

Il socio può contattare la centrale operativa per ottenere informazioni sul Servizio Sanitario Nazionale, le strutture sanitarie in Italia e le modalità di espletamento delle pratiche sanitarie, anche a beneficio dei propri familiari.

Articolo 33·Consigli medici

Qualora il socio abbia necessità di parlare con un medico, per sé o per i propri familiari conviventi, può chiamare la centrale operativa per essere messo in contatto con un medico di guardia, a cui potrà richiedere informazioni e consigli inerenti qualunque patologia sofferta. Sulla base delle informazioni acquisite, il medico di guardia valuterà l’eventuale erogazione delle prestazioni “Invio medico” (art. 34), e “Trasporto in ambulanza” (art. 35). I medici di guardia non possono in alcun caso fornire diagnosi o prescrizioni.

Articolo 34·Invio del medico

Il socio che ha necessità di assistenza medica, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, avvenuti in viaggio in Italia, può contattare la centrale operativa e chiedere la consulenza del medico di guardia. Il medico di guardia, se ritenuto necessario in base alla propria valutazione, potrà disporre l’invio di un medico generico all’indirizzo fornito dal socio. In alternativa, la centrale può attivare, in accordo con il socio, la procedura per il trasferimento in ambulanza presso una struttura medica (art 35). La prestazione è estesa anche ai familiari conviventi del socio. Il servizio è fornito per un massimo di sei volte nel corso dell’anno associativo. È possibile richiedere la prestazione contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno in Italia, al numero verde 803 116. Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 3.1 - Invio medico in Italia), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 35·Trasporto in ambulanza

Il socio può richiedere alla centrale operativa il servizio di trasporto in ambulanza in caso di infortunio o malattia improvvisa, avvenuti in viaggio in Italia o all’estero. Il servizio può essere richiesto:

per il trasporto dal luogo dell’infortunio o della malattia improvvisa al più vicino centro ospedaliero, se l’infortunio o la

malattia comporta almeno una notte di ricovero;

per il trasporto dall’ospedale in cui il socio è già ricoverato a un altro centro ospedaliero per ricovero.

La prestazione è estesa anche ai familiari conviventi del socio. Il servizio non può essere richiesto per trasporti legati a terapie di natura continuativa (dialisi, fisioterapie, ecc.) Per usufruire della prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o ritenuto necessario, al momento della richiesta telefonica, dal medico di guardia della centrale operativa. ACI si farà carico dei costi di trasporto in ambulanza fino a una distanza massima di 200 Km (tragitto di sola andata). Il servizio è fornito per un massimo di sei volte nel corso dell’anno associativo. È possibile richiedere la prestazione contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno:

in Italia, al numero verde 803 116;

dall’estero, al numero +39 0266165116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 3.2 - Ambulanza a disposizione), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 36·Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

In caso di infortunio da incidente stradale, il socio può richiedere alla centrale operativa il trasferimento in un Centro ospedaliero specializzato situato fuori dalla Regione di residenza per essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prestazione viene fornita a seguito di valutazioni cliniche da parte del medico di guardia della centrale operativa e previo accordo con il medico curante del socio. La prestazione è estesa anche ai familiari in viaggio con il socio. È possibile richiedere la prestazione contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno:

in Italia, al numero verde 803 116;

dall’estero, al numero +39 02 66165116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 3.3 - Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 37·Rientro sanitario

In caso di infortunio o malattia improvvisa, avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, il socio può richiedere alla centrale operativa il trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova fino alla propria abitazione oppure verso la struttura ospedaliera della regione di residenza più idonea al trattamento delle condizioni di salute. La prestazione viene fornita a seguito di valutazioni cliniche da parte del medico di guardia della centrale operativa, in accordo con il medico curante del socio. Il trasferimento avviene con il mezzo di trasporto più adatto alle condizioni di salute del socio. Il trasferimento in un centro ospedaliero più idoneo può essere richiesto anche in caso di parto. Sono a carico di ACI i costi di trasferimento del socio e le spese del medico specialista e/o di un infermiere accompagnatore. Se non è necessaria la presenza di un medico e/o di un infermiere, sono a carico di ACI anche le spese di viaggio di un familiare accompagnatore. La prestazione è estesa anche ai familiari in viaggio con il socio ed è fruibile in alternativa alla prestazione “Rientro del convalescente” (art. 38).

È possibile richiedere la prestazione contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno:

in Italia, al numero verde 803116;

dall’estero, al numero +39 0266165116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 3.4 - Rientro sanitario), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 38·Rientro del convalescente

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, il socio convalescente può richiedere il servizio di rientro presso la propria abitazione con treno, aereo o traghetto. La prestazione può essere richiesta solo se il socio non ha già fruito del servizio “Rientro sanitario” (art. 37 del Regolamento). La prestazione è estesa anche ai familiari in viaggio con il socio . È possibile richiedere la prestazione contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno:

in Italia, al numero verde 803 116;

dall’estero, al numero +39 02 66165116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 3.5 - Rientro del convalescente), disponibili sul sito.

Articolo 39·Servizio di autista

In caso di infortunio, malattia improvvisa o parto avvenuto in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, il socio che non è in condizioni di guidare e non può essere sostituito alla guida da nessuno dei passeggeri, può richiedere alla centrale operativa un autista per ricondurre a casa il veicolo con il socio stesso e gli eventuali passeggeri. Su richiesta del socio (se il costo della prestazione è inferiore o uguale all’invio dell’autista) e in ogni caso quando il veicolo coinvolto è un motoveicolo, la centrale operativa può disporre il trasporto del veicolo dal luogo dell’evento fino all’abitazione del socio e il rientro in treno con biglietto ferroviario di prima classe per il socio e gli eventuali passeggeri a bordo. Sono a carico di ACI i costi del servizio di autista mentre restano a carico del socio le spese per il carburante, i pedaggi ed eventuali traghetti. La prestazione viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell’anno associativo. È possibile richiedere la prestazione contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno:

in Italia, al numero verde 803116;

dall’estero, al numero +39 0266165116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 3.6 - Autista a disposizione), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 40·Assistenza in viaggio ai figli minori di 14 anni

In caso di ricovero ospedaliero per infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, il socio può richiedere il servizio di assistenza ai minori con cui si trova a viaggiare nel caso in cui sia impossibilitato ad occuparsene. La prestazione è valida anche per i minori portatori di handicap in viaggio con il socio.

Sono a carico di ACI le seguenti spese:

biglietti di ritorno per il viaggio dei minori di 14 anni interessati al rientro presso la residenza o il domicilio di

riferimento;

biglietti di andata e ritorno per il familiare (o la persona di fiducia indicata dai genitori del minore), incaricato di

raggiungere i minori per ricondurli alla residenza/domicilio di riferimento;

pernottamento di una notte in hotel per il familiare o la persona di fiducia indicata dai genitori.

È possibile richiedere l’assistenza contattando la centrale operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno:

in Italia, al numero verde 803 116;

dall’estero, al numero +39 02 66165116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del socio).

Per le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema, (articolo 3.7 - Assistenza ai minori), disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 41·Rimborso delle spese mediche

Il socio può richiedere alla centrale operativa il rimborso delle spese mediche e/o farmaceutiche conseguenti a infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia o all’estero. Il rimborso, per ogni anno associativo, è previsto fino alla concorrenza massima di:

300 euro a persona e 600 euro per nucleo familiare, per eventi accaduti in Italia. Resta a carico del socio una franchigia

di 20 euro;

3.000 euro a persona e 6.000 euro per nucleo familiare per eventi accaduti all’estero. Resta a carico del socio una

franchigia di 30 euro. Per ottenere il rimborso è necessario presentare la documentazione medica attestante il tipo di malattia o l’intervento eseguito e le ricevute originali delle spese sostenute. Per le modalità, i limiti, le esclusioni e le condizioni di utilizzo della prestazione si rinvia alle “Condizioni generali di assicurazione” della tessera ACI Sistema (articolo 5 - Indennizzo - Rimborso spese mediche), disponibili sul sito club.aci.it.

Tutela legale standard

Sezione 6

Tutela Legale Standard

Articolo 42·Tutela legale standard

In caso di sinistro derivante dalla circolazione stradale, al socio è garantita una copertura legale per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore. ACI sostiene le spese di un avvocato e le eventuali spese legali fino a un massimale di 10.000 euro (diecimila) per sinistro, con il limite di 1 sinistro per anno associativo. Le garanzie vengono prestate nel caso in cui il socio: 1) è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale; 2) deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che ha provocato la morte o lesione a persone; 3) deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; 4) deve presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone; 5) deve proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida; 6) deve proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall’Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada; 7) deve sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle “Condizioni Generali di Assicurazione Tutela Legale Standard” (art. 4, punto g) della tessera ACI Sistema. Sono esclusi i casi espressamente citati nelle “Condizioni Generali di Assicurazione Tutela Legale Standard ” (art. 5). La richiesta della Tutela Legale Standard deve essere fatta alla centrale operativa entro 30 giorni dalla data del sinistro, o dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza, compilando il “Modulo denuncia sinistri” disponibile sul sito club.aci.it, e inviandolo all’indirizzo email sinistri.tutela@acimobility.it. Sarà cura della centrale operativa, dopo una verifica preliminare, trasmettere l’istanza alla Compagnia assicurativa che procederà a istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste dalle “Condizioni Generali di Assicurazione Tutela Legale Standard” Per ulteriori dettagli sulle garanzie prestate, le modalità di scelta del professionista, gestione del sinistro e liquidazione delle spese, si rinvia alle Condizioni di “Polizza di assicurazione Tutela legale STANDARD e Perdite Pecuniarie (Recupero Patente e Punti Patente) a favore dei Soci ACI Sistema”, disponibili sul sito club.aci.it.

Articolo 43·Perdita punti patente

In caso di decurtazione punti dalla patente di guida, a seguito di violazioni degli articoli del vigente Codice della strada, al socio è garantito il rimborso dei costi sostenuti per il recupero punti o per il conseguimento di una nuova patente. ACI rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento fino a un massimale di 250 euro per il recupero parziale dei punti patente persi e fino a 500 euro per il recupero totale dei punti patente. La garanzia è attiva per i corsi effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti patente, con il limite di n. 1 corso per anno associativo. Sono esclusi i casi espressamente citati nelle “Condizioni Generali di Assicurazione Tutela Legale Standard e Perdite Pecuniarie” (art. 15). Per attivare la procedura di rimborso è necessario compilare il “Modulo denuncia perdite pecuniarie (Recupero patente e punti patente)”, disponibile sul sito www.club.aci.it, e inviarlo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione o di presa visione della decurtazione all’indirizzo email sinistri.tutela@acimobility.it.

Per ulteriori dettagli sulle garanzie prestate, i limiti e le esclusioni dalla copertura assicurativa, si rinvia alle Condizioni di “Polizza di assicurazione Tutela legale Standard e Perdite Pecuniarie (Recupero Patente e Punti Patente) a favore dei Soci ACI Sistema”, disponibili sul sito club.aci.it.

Sezione 7

Altri Servizi

Articolo 44·APP ACI Space

I soci possono utilizzare l’app ACI Space, disponibile in versione IOS e Android, che consente di individuare i punti di servizio ACI e gli operatori economici convenzionati con ACI che mettono a disposizione vantaggi per i soci. Tramite l’app è inoltre possibile visualizzare l’immagine elettronica della tessera ed effettuare la chiamata georeferenziata alla centrale operativa ACI Global per la richiesta dei servizi di assistenza e soccorso stradale.

Articolo 45·Pagina personale socio sul sito club.aci.it

I soci dispongono di una pagina personale sul sito club.aci.it, accessibile previa registrazione. Dalla pagina Personale è possibile effettuare le seguenti operazioni:

rinnovare l’associazione

consultare la posizione associativa

modificare i recapiti

usufruire del servizio “Ricorda Scadenze”

leggere la rivista “L’Automobile” in formato digitale

accedere agli sconti e alle offerte del circuito “Show your Card!”

aderire al programma di fidelity per accumulare punti e ottenere premi esclusivi.

Articolo 46·Programma “ACI ti premia”

“ACI ti premia” è il programma fedeltà dedicato ai soci con il quale è possibile accumulare punti e ottenere i premi in catalogo. Per partecipare è necessario accedere alla propria pagina personale sul sito club.aci.it o sull’APP ACI Space e aderire al programma. Il Regolamento e le modalità operative sono consultabili sul sito club.aci.it.

Articolo 47·Tariffe agevolate per l’assistenza stradale

Per gli interventi di soccorso e assistenza stradale ai veicoli, oltre a quelli gratuiti previsti nel presente Regolamento, è possibile usufruire delle tariffe scontate agevolate pubblicate nella sezione “Soccorso Stradale” del sito club.aci.it.

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